DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID): ISTRUZIONI INPS
Ai fini della percezione di tutti i trattamenti di sostegno al reddito, l’articolo 19, comma 10 della Legge n. 2/2009 (di conversione in Legge del D.L. n. 185/2008) impone in capo al lavoratore l’obbligo di fornire una dichiarazione di immediata disponibilità:
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Il Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, attuativo della predetta norma, prevede,
all’articolo 11, che tale dichiarazione preventiva debba essere presentata su apposita modulistica.A tal fine l’Istituto ha predisposto il modello DID-COD. SR105.
L’articolo 12 di tale decreto stabilisce inoltre che:
“Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti un lavoro congruo ai sensi
dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. Il beneficiario di un trattamento di sostegno del reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.”Pertanto, il lavoratore che
non dichiari l’immediata disponibilità all’accettazione delle c.d.“politiche attive del lavoro” o che, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti un percorso di riqualificazione professionale o un lavoro congruo:•
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modello INPS DID-COD. SR105. Tale verifica puntuale dovrà essere fatta, a maggior ragione, nel
caso in cui le dichiarazioni siano presentate, da parte dei lavoratori, direttamente all’Istituto.Il modello INPS DID-COD. SR105, aggiornato alla data del 21 ottobre 2010, è disponibile sul sito
www.inps.it, alla Sezione Modulistica. Al riguardo tuttavia, l’Istituto anticipa che sono allo studio ulteriori ipotesi di implementazione di tale modello con particolare riguardo a:•
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INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA
L’Istituto ricorda che le istruzioni per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sono state impartite
con la circolare n. 75 del 26 maggio 2009. In particolare la procedura prevede la presentazione in via telematica all’INPS:•
della richiesta di trattamento di integrazione salariale tramite il modello IGI 15/DEROGA cod. SR100;•
della richiesta del pagamento diretto dell’INPS del trattamento al lavoratore tramite il modello IGI STR AUT cod. SR41.In un primo tempo l’Istituto aveva fornito indicazioni affinché le dichiarazioni di immediata disponibilità
andassero sottoscritte nel momento in cui i datori di lavoro inviavano all’INPS il mod. SR41.In un secondo momento, aggiornando le istruzioni operative, l’Istituto, ai fini di una maggiore
semplificazione delle procedure, ha dato indicazioni ai datori di lavoro di “mantenere presso di sé i modelli SR41 firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell’ambito del modello IG15/DerogaCOD.SR100”
, quadro F. In tal modo la raccolta delle dichiarazioni di immediata disponibilità è anticipata alla presentazione della domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga.L’INPS inoltre aveva precisato che la dichiarazione di disponibilità poteva essere rilasciata anche
utilizzando il modello DID-COD SR105. L’INPS, al riguardo, nella circolare in esame afferma che:“Pertanto
attualmente il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale in deroga deve raccogliere e custodire presso di sé le DID dei singoli lavoratori interessati dall’intervento (Mod. DID-COD.SR105) rendendo apposita dichiarazione nel modello sopracitato (IG15/DerogaCOD.SR100) circa sia la loro sottoscrizione che la custodia presso l’azienda stessa.”
L’INPS coglie occasione per rendere noto che le
aziende, a decorrere dal mese di gennaio 2011,•
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Ciò significa che l’Istituto di fatto prevede
l’estensione della facoltà per le aziende di anticipare le prestazioni di sostegno al reddito in deroga e di recuperare conseguentemente quanto anticipato tramite conguaglio sulla denuncia UniEMens.A tal fine l’INPS dovrà implementare il flusso UniEMens con i dati (qualora non ancora presenti nel
flusso) ora richiesti tramite il modello SR41 ed è pertanto plausibile pensare che l’Istituto stia predisponendo il flusso in modo da poter disporre tempestivamente di tutte le informazioni necessarie non solo ai fini della liquidazione diretta delle prestazioni (si pensi anche alla disoccupazione), ma anche di monitoraggio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. In altre parole, il flusso potrà contenere tutte le informazioni che il datore di lavoro ora è tenuto a fornire all’INPS ad esempio tramite il mod. DL86/88 per la disoccupazione, piuttosto che tramite il mod.SR42 ai fini dell’anticipazione dell’indennità di cassa integrazione straordinaria.L’INPS precisa, infine, che l’
autorizzazione al conguaglio delle somme relative alle anticipazioni delle prestazioni di sostegno al reddito delle aziende è subordinata all’acquisizione e comunicazione da parte delle aziende all’INPS della sottoscrizione della DID dei lavoratori interessati.
INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (INDUSTRIA – EDILIZIA)
Il modello DID-COD SR105 deve essere sottoscritto dai lavoratori che percepiscono
l’integrazione salariale ordinaria, con le stesse modalità previste per i trattamenti in deroga. In questo caso la dichiarazione di immediata disponibilità è valida per le 52 settimane di potenziale protrazione del beneficio. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell’azienda, con il Messaggio n. 14951/2010 l’Istituto ha chiarito che le richiesta di accesso ai trattamenti dovrà avvenire tramite:•
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Il datore di lavoro dichiara di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate dai
singoli lavoratori interessati dall’intervento nel quadro T dei predetti modelli.
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA – CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Ai sensi della Legge n. 223/1991 i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, possono essere erogati ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati dalla predetta normativa per ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversione aziendale, crisi aziendale, procedura concorsuale con cessazione dell’esercizio di impresa, cessazione di attività anche biennale.La procedura di richiesta della CIGS prevede l’invio all’INPS, al termine della procedura sindacale
prevista dalla normativa, del modello IG15/STR – COD.SR40. Nello specifico, nel quadro E, il datore di lavoro dichiara di avere raccolto e di conservare presso di sé le DID presentate daisingoli lavoratori interessati dall’intervento.
Anche i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale/solidarietà sono tenuti a
sottoscrivere il modello DID-COD SR105. Al riguardo tuttavia l’INPS precisa che:•
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Come si ricorderà, l’articolo 19 della Legge n. 2/2009 (di conversione in Legge del D.L. n.
185/2008) ha previsto, per tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, la corresponsione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.In questo senso l’Istituto ha adeguato il modello DS21-COD.SR05 prevedendo la sottoscrizione
della dichiarazione di immediata disponibilità:•
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Per quanto riguarda i
lavoratori sospesi, ai sensi dell’articolo 19, comma c) della predetta Legge l’Istituto ricorda di aver emanato la Circolare n. 39/2009, nella quale i lavoratori sospesi (anche apprendisti) dovevano rendere, al Centro per l’Impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.Dopo l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, attuativo dell’articolo
19, Legge n. 2/2009 l’Istituto ha emanata una ulteriore Circolare, la n. 73/2009, nella quale ha stabilito che i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi/licenziati devono presentare all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale:•
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L’Istituto chiarisce, nella Circolare n. 133/2010 che: “
Nell’apposito nuovo modello sono indicate, in alternativa, due diverse dichiarazioni che deve rendere il richiedente:•
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MOBILITÀ ORDINARIA E IN DEROGA
Il modello
DID-COD SR105 deve essere sottoscritto:•
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dichiarando la propria disponibilità sia ad un lavoro congruo che ad un percorso di riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda i
trattamenti di mobilità in deroga, l’Istituto richiama le indicazioni fornite con la Circolare n. 75/2009 che riguarda tutti gli ammortizzatori sociali in deroga e ricorda che:•
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TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA
Anche il lavoratore richiedente i trattamenti di disoccupazione per l’edilizia, (Legge n. 427/1975,
Legge n. 223/1991, Legge n. 451/1994), deve rendere la DID con lo stesso modello di domanda della prestazione (DS21-COD. SR05) presentata all’Istituto.
INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.PRO
Per quanto riguarda l’introduzione, in via sperimentale nel triennio 2009 – 2011, di una indennità
“una tantum” in favore dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’INPS chiarisce che la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa con il modello di domanda CoCoPro – COD. SR82.Tale modello è allegato alla Circolare n. 74/2009 con la quale l’Istituto ha fornito le indicazioni in merito
al tale trattamento una tantum. L’indennità inizialmente prevista:•
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Il collaboratore a progetto, con determinate caratteristiche, in caso di fine lavori dal 1° gennaio
2010, ha diritto a percepire una somma pari al 30 per cento del reddito dell’anno precedente nel limite massimo di 4.000 euro.In base a tale normativa l’Istituto ha predisposto un nuovo modello di domanda CoCoPro-2010 – COD. SR92, allegato alla Circolare INPS n. 36/2010, che contiene la dichiarazione di immediata
disponibilità.
Per quanto attiene, infine, ai lavoratori socialmente utili l’Istituto afferma che:
“I lavoratori LSU non sono tenuti a presentare la DID poiché, se sono percettori di forme al sostegno al reddito, sono obbligati ad accettare lavori socialmente utili, continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito eventualmente integrata se il lavoro socialmente utile supera un determinato orario lavorativo.Il sussidio LSU (521 euro) spetta ai disoccupati non percettori di sostegno al reddito e pertanto non
presentano DID.Infatti il comma 1 dell’articolo 90 del D.Lgs. n.468/1997 dispone che “l’ingiustificato rifiuto
dell’assegnazione ad attività di lavori socialmente utili da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all’art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.223.La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici
pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione”.