Il rapporto di lavoro

ACCERTAMENTO, CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (art.3, 4, 5 D.Lgs.297/02)

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Dal 30 gennaio 2003, con l'entrata in vigore del D.Lgs.297/02 sono cambiate le regole in materia di stato di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione (art.1, comma 2, lettera c), viene riconosciuto solo a coloro dichiarino al Centro per l'Impiego competente per domicilio l'immediata disponibilità al lavoro.

La dichiarazione di disponibilità comporta l'impegno di accettare le iniziative di promozione dell'occupazione del Centro per l'Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità).

Comporterà la perdita dello stato di disoccupazione e dell'anzianità maturata non partecipare alle iniziative di promozione dell'occupazione dei Centri per l'Impiego, salvo giustificato motivo.

CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art.8, commi 2 e 3, del D.lgs. 1/12/97 nr.468 (lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili).
Dal 28 giugno 2007, per disposizione della Regione Piemonte, sono variati i limiti di reddito annuale lordo per la conservazione dello stato di disoccupazione. I nuovi limiti sono i seguenti:

Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (Euro 8.000).
La valutazione delle soglie di reddito avviene rispetto all’anno in corso (1° gennaio – 31 dicembre dell’anno). Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa, di qualunque tipologia (non si considerano pertanto redditi di qualunque altra natura).
La conservazione dello stato di disoccupazione, entro tali soglie, si applica pertanto anche ai contratti a termine, a prescindere dalla loro durata.
Nel caso di conservazione l'anzianità di disoccupazione maturata che continua a decorrere.

 Riepilogando la conservazione dello stato di disoccupazione avviene in questi casi:

 

PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e viene cancellata l'anzianità di disoccupazione maturata.Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione, potrà in qualsiasi momento ripresentarsi al Centro per l'Impiego e reinserirsi fra i disponibili ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato dalla data in cui dichiara l'effettiva e immediata disponibilità al lavoro.

SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Nel caso di sospensione l'anzianità di disoccupazione è "congelata", ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro.

 
Per agevolare la comprensione dei nuovi criteri si riporta di seguito la tabella esemplificativa delle varie situazioni possibili:

 

Tipo di contratto

Condizione

Conseguenza

Tempo indeterminato pieno

 

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità

Tempo indeterminato part-time

Reddito lordo anche presunto superiore euro 8.000 o 4.800 su base annua

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità

Tempo indeterminato part-time

Reddito lordo anche presunto non superiore a euro 8.000 o 4.800 su base annua

Conservazione dello stato di disoccupazione. L'anzianità continua a decorrere

Tempo indeterminato part-time

Reddito lordo anche presunto superiore euro 8.000 o 4.800 su base annua

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità

Tempo indeterminato pieno con recesso anticipato

Reddito lordo superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno (fino al 31 dicembre)

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell' anzianità

Tempo indeterminato pieno con recesso anticipato

Reddito lordo non superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31dicembre).Solo in caso di cessazione di rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore (non superamento del periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa).

Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperato se il lavoratore e' stato cancellato). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tempo indeterminato part-time con recesso anticipato

Reddito lordo superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno (fino al 31 dicembre)

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità.

Tempo indeterminato part-time con recesso anticipato

Reddito lordo non superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31dicembre)

Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Tempo determinato pieno e part-time

Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto superiore 8 o 4 mesi

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità

Tempo determinato pieno e part-time

Reddito annuo lordo non superiore euro 8.000 o 4.800 a prescindere dalla durata del contratto

Conservazione dello stato di disoccupazione e dell'anzianità maturata che continua a decorrere

Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato

Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto superiore 8 o 4 mesi.

Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità

Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato

Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto non superiore a 8 o 4 mesi.

Sospensione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato

Reddito annuo lordo non superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto non superiore a 8 o 4 mesi

Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”).

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