Dal 30 gennaio 2003, con l'entrata
in vigore del D.Lgs.297/02 sono cambiate le regole in materia di stato di
disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione (art.1, comma 2, lettera c), viene riconosciuto
solo a coloro dichiarino al Centro per l'Impiego competente per domicilio
l'immediata disponibilità al lavoro.
La dichiarazione di disponibilità comporta l'impegno di accettare le iniziative di promozione dell'occupazione del Centro per l'Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità).
Comporterà la perdita dello stato di disoccupazione e dell'anzianità maturata non partecipare alle iniziative di promozione dell'occupazione dei Centri per l'Impiego, salvo giustificato motivo.
Lo stato di disoccupazione può
essere conservato qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa sia tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui
all'art.8, commi 2 e 3, del D.lgs. 1/12/97 nr.468 (lavoratori utilizzati nelle
attività di lavori socialmente utili).
Dal 28 giugno 2007, per disposizione della Regione Piemonte, sono variati i
limiti di reddito annuale lordo per la conservazione dello stato di
disoccupazione. I nuovi limiti sono i seguenti:
euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto)
euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”).
Nel caso in cui una persona svolga
attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne
derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato
(Euro 8.000).
La valutazione delle soglie di reddito avviene rispetto all’anno in corso (1°
gennaio – 31 dicembre dell’anno). Per reddito si intende il reddito lordo
anche presunto riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da
attività lavorativa, di qualunque tipologia (non si considerano pertanto
redditi di qualunque altra natura).
La conservazione dello stato di disoccupazione, entro tali soglie, si applica
pertanto anche ai contratti a termine, a prescindere dalla loro durata.
Nel caso di conservazione l'anzianità di disoccupazione maturata che continua
a decorrere.
Riepilogando la conservazione dello stato di disoccupazione avviene in questi casi:
in assenza di attività lavorativa
in presenza di attività lavorativa autonoma con reddito annuale inferiore a 4800 euro lordi
in presenza di un contratto tempo indeterminato part-time con reddito annuale lordo inferiore a 8000 euro
in presenza di contratti a termine inferiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) e reddito annuale lordo inferiore a 8000 euro
in presenza di recesso anticipato da rapporto di lavoro tempo indeterminato pieno purchè il motivo del recesso sia dovuto a: non superamento periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo ogg., dimissioni per giusta causa); e reddito lordo annuale inferiore a 8000 euro. La comunicazione al Centro per l’Impiego deve avvenire entro 60 gg. dal termine del rapporto di lavoro
in presenza di recesso anticipato da rapporto di lavoro tempo determinato pieno o part-time purchè la comunicazione avvenga entro 60 gg. dalla fine del rapporto di lavoro e non venga superato un reddito annuale di 8000 euro lordi.
in caso di reddito annuale lordo superiore ad Euro 8.000 o Euro 4.800 e di rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati);
nel caso in cui una persona non dichiari la propria immediata disponibilità al lavoro;
quando una persona, dopo aver dichiarato la propria disponibilità al lavoro e aver fissato un appuntamento con il Centro per l'Impiego per un colloquio di preselezione o a seguito di convocazione dello stesso Centro per l'Impiego per le azioni di ricerca attiva del lavoro, non si presenta all'appuntamento stabilito senza giustificato motivo.
Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione e viene cancellata l'anzianità di disoccupazione maturata.Naturalmente la persona che ha perso lo stato di disoccupazione, potrà in qualsiasi momento ripresentarsi al Centro per l'Impiego e reinserirsi fra i disponibili ottenendo così nuovamente lo status di disoccupato dalla data in cui dichiara l'effettiva e immediata disponibilità al lavoro.
svolgimento di attività lavorativa per contratti a tempo determinato (subordinati, co.co.co, lavoro a progetto, soci lavoratori subordinati o parasubordinati) di durata non superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 anni se laureati) e concomitante superamento delle soglie di reddito sopra definite (8.000 o 4.800 euro).
Nel caso di sospensione l'anzianità di disoccupazione è "congelata", ricomincerà a decorrere - conservando il maturato pregresso - alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per agevolare la comprensione dei nuovi criteri si riporta di seguito la
tabella esemplificativa delle varie situazioni possibili:
|
Tipo di contratto |
Condizione |
Conseguenza |
|---|---|---|
|
Tempo indeterminato pieno |
|
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità |
|
Tempo indeterminato part-time |
Reddito lordo anche presunto superiore euro 8.000 o 4.800 su base annua |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità |
|
Tempo indeterminato part-time |
Reddito lordo anche presunto non superiore a euro 8.000 o 4.800 su base annua |
Conservazione dello stato di disoccupazione. L'anzianità continua a decorrere |
|
Tempo indeterminato part-time |
Reddito lordo anche presunto superiore euro 8.000 o 4.800 su base annua |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità |
|
Tempo indeterminato pieno con recesso anticipato |
Reddito lordo superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno (fino al 31 dicembre) |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell' anzianità |
|
Tempo indeterminato pieno con recesso anticipato |
Reddito lordo non superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31dicembre).Solo in caso di cessazione di rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore (non superamento del periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa). |
Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperato se il lavoratore e' stato cancellato). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. |
|
Tempo indeterminato part-time con recesso anticipato |
Reddito lordo superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno (fino al 31 dicembre) |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità. |
|
Tempo indeterminato part-time con recesso anticipato |
Reddito lordo non superiore a 8.000 o 4.800 effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31dicembre) |
Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro |
|
Tempo determinato pieno e part-time |
Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto superiore 8 o 4 mesi |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità |
|
Tempo determinato pieno e part-time |
Reddito annuo lordo non superiore euro 8.000 o 4.800 a prescindere dalla durata del contratto |
Conservazione dello stato di disoccupazione e dell'anzianità maturata che continua a decorrere |
|
Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato |
Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto superiore 8 o 4 mesi. |
Perdita dello stato di disoccupazione e cancellazione dell'anzianità |
|
Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato |
Reddito annuo lordo superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto non superiore a 8 o 4 mesi. |
Sospensione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro |
|
Tempo determinato pieno e part-time con recesso anticipato |
Reddito annuo lordo non superiore euro 8.000 o 4.800 e durata del contratto non superiore a 8 o 4 mesi |
Conservazione dello stato di disoccupazione (che sarà recuperata se è stata cancellata). Dal 01/01/04 il lavoratore dovrà presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro |
euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”).
Le informazioni presenti nel sito hanno carattere unicamente informativo, pertanto si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema causato dal servizio.