Nota Interna - Prot. n.1468 del 30/03/2010

Procedura per l'iscrizione in lista di mobilità senza indennità. 

Premesso che il lavoratore deve avanzare richiesta per essere inserito nella lista di mobilità senza indennità ai sensi della legge 236/93, entro 60 giorni dalla data di licenziamento; negli ultimi tempi sono state riscontrate problematiche per le suddette iscrizioni.

Pertanto, si prega di seguire la seguente prassi per uniformare le procedure tra CPI e recapiti:

 

·       Invitare il lavoratore a presentarsi al CPI di Pomigliano D'Arco per la richiesta d’iscrizione nella lista di mobilità senza indennità solamente a seguito licenziamento e proveniente da aziende – settore industria – che occupano anche meno di 15 dipendenti e/o lavoratori licenziati da aziende – settore commercio – che occupano anche meno di 50 dipendenti.

·       Invitare il lavoratore, a presentare quanto prima e comunque non oltre il 68° giorno dalla data di licenziamento il mod.DS_21 – all’INPS - per ottenere l'indennità di disoccupazione ordinaria

·       Ovviamente cerchiamo di divulgare questo opportunità, considerata l’attuale crisi che stiamo attraversando, affinché il lavoratore, una volta inserito nella lista di mobilità, abbia più potere nel contrattare un nuovo lavoro in quanto il datore di lavoro beneficia di agevolazioni fiscali.

Inoltre è necessario acquisire i rapporti di lavoro degli interessati, dal sistema NGA-Comunicazioni obbligatorie affinchè si possa compilare la lista di mobilità.

Nei casi dubbi è meglio consigliare di presentare la domanda.

 

Tutto questo è previsto dall’art.4 della legge 236/93 di seguito riportato:

Art. 4

(Norme in materia di politica dell'impiego)

[1] Fino al 31 dicembre 1994, (data prorogata ogni anno che le leggi finanziarie) nella lista di cui all'art. 6, comma primo, della legge 23 luglio 1991,n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 6042, come sostituito dall'art. 2, comma secondo, della legge li maggio 1990, n. 108. Possono essere altresì iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n.223.

In allegato troverete i seguenti modelli: